Il mancato raggiungimento di un risultato per colpa obbliga a «pagare»
di Paola Parigi
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Si parla di assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale sin dai tempi della Direttiva Bolkenstein (2006, ratificata nel 2010), poi nel “Decreto liberalizzazioni” (138/2011), che la imponeva a far data dallo scorso agosto e, per effetto della proroga di un anno, se ne riparla in questi giorni. È una buona occasione per fare il punto sulle conseguenze pratiche in tema di responsabilità professionale dell’avvocato e sintetizzarne gli aspetti principali.
Il concetto stesso ha limiti piuttosto precisi: un avvocato che commette un errore o che, per negligenza, non compie il suo dovere, è tenuto a risponderne al cliente danneggiato.
Diverse le conseguenze nel caso di un avvocato libero professionista, di un socio di associazione / società tra avvocati o di un collaboratore di uno studio legale. Tolto il primo caso, negli altri sussisterà la solidarietà dei soci e del titolare o co-titolare del mandato, ma bisognerà attendere l’effettiva nascita delle Srl e Spa tra avvocati per valutare gli effetti delle norme di limitazione della responsabilità dei soci.
Ancora diverse saranno le conseguenze se, in luogo di un errore, si verifica un evento fortuito, ovvero un fatto doloso o colposo che provochi danni, anche se non derivante direttamente dall’attività, come ad esempio un incendio o un’alluvione che danneggino l’ufficio e i documenti, un furto, un attacco di hackers o di virus informatico o, peggio ancora, di una malattia che renda difficile o impossibile l’esercizio dell’attività.
Gestione del rischio poco usata
La gestione del rischio è una prassi che non ha mai incontrato fortuna tra i professionisti forensi, mentre è molto sentita da quelli tecnici e contabili. Ingegneri e commercialisti adottano, più spesso, misure di prevenzione attraverso l’uso di procedure interne di distribuzione e controllo dell’attività propria o delegata. Nel caso di uno studio legale, andrebbero introdotte procedure per l’acquisizione di informazioni sul cliente, sugli assunti che enuncia e sui quali basa la sua richiesta di assistenza, così come per la delega di compiti ai collaboratori, che andrebbe limitata alle attività meno rischiose e sottoposta a una rigorosa fase di controllo.
La buona prassi impone di assicurare la propria attività contro l’errore e le evenienze fortuite e, dal prossimo 13 agosto, pena una sanzione disciplinare, questa assicurazione sarà obbligatoria così che ogni avvocato dovrà dotarsi di una polizza professionale, nonché comunicarne gli estremi e il massimale ai clienti.
Niente riserva di legge
L’avvocatura non si è sottratta a questo obbligo con la “riserva di legge” che l’ha collocata fuori dal raggio di azione del “Decreto liberalizzazioni”. L’adozione in extremis di legislatura e di anno della L. 247/2012 sulla professione forense, infatti ha riaffermato il principio della polizza obbligatoria, poiché solo una minoranza (pare inferiore al 20%), degli iscritti all’albo degli avvocati aveva già spontaneamente assicurato la propria attività contro gli errori, a dimostrazione che le prassi, anche se buone, non sono altrettanto diffuse.
La polizza, concepita sul modello “claims made”, interviene a copertura del detrimento inferto al cliente solo nel momento in cui questo lo scopra, subisca effettivamente un danno e soprattutto ne rivendichi il risarcimento. Normalmente la polizza prevede un periodo di retroattività e copre quindi anche i risarcimenti richiesti oggi per errori di ieri, ma questa, come altre clausole, quali la franchigia, la ultrattività e il massimale, sono condizioni che il professionista può negoziare con la compagnia (attraverso un broker), se non si accontenta di sottoscrivere la “polizza standard”.
La prova dell’errore
La difficoltà nell’azionare la polizza sarà legata alla prova dell’errore, che grava proprio sul professionista il quale, per essere sollevato dell’onere risarcitorio, dovrà dimostrare che la propria condotta è involontaria e che all’errore compiuto non vi è rimedio, altrimenti sarà responsabile per colpa o dolo. A nulla vale l’obiezione che la prestazione professionale concretizzi una obbligazione di mezzi e non di risultato, se questo non viene raggiunto per colpa dell’avvocato, egli sarà tenuto a risarcire il cliente, come ha recentemente statuito la Cassazione Civile (4781/2013), per inadempienza contrattuale degli obblighi derivanti dal contratto di mandato, operante sia «se l’obbligazione dedotta nel contratto di prestazione d’opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la considerasse prestazione di mezzi».
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